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Premessa

La Legge di Bilancio 2021 contiene nuove misure al Piano Transizione 4.0 che vogliono dare un messaggio molto chiaro.

Bisogna incentivare gli investimenti privati con politiche specifiche su misura. In particolar modo va stimolata la parte della Ricerca e Sviluppo soprattutto nelle competenze in quanto il nostro paese rimane molto indietro. Insomma, un segnale chiaro verso il mondo Imprenditoriale.

I tre pilastri fondamentali di questo nuovo importante progetto di sviluppo economico:

  • beni materiali e immateriali,
  • formazione 4.0,
  • Ricerca e Sviluppo-Innovazione-Sostenibilità Ambientale.

Riferimenti legislativi

  • Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017)
  • Legge 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018)
  • Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019)
  • Legge 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020)
  • Legge 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021)

Nuova durata delle misure

  • I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;
  • La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;
  • È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023).

Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno

  • Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta è fruibile in un anno;
  • È ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;
  • Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)

  • Incremento dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali (ex super) per il solo anno 2021;
  • Incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile;
  • Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0)

  • Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;
  • Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022;
  • Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0)

  • Incremento dal 15% al 20%;
  • Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.

Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green

  • R&S: incremento dal 12% al 20% e massimale da 3 milioni a 4 milioni di Euro;
  • Innovazione tecnologica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
  • Innovazione green e digitale: incremento dal 10% al 15% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
  • Design e ideazione estetica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni.

Credito Formazione 4.0

Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Nuova disciplina

Validità a partire dal 16 novembre 2020

Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, riprendendo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017, si applicano le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, ai sensi del quale:

  • per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, vale la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
  • per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. L’acquisizione in proprietà del bene a seguito di eventuale successivo riscatto non configura un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile;
  • per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, rileva il momento di ultimazione della prestazione, a meno che il contratto non preveda la liquidazione dei corrispettivi a SAL definitivi (ossia, con verifica ed accettazione senza riserve di ciascuno stato di avanzamento lavori, da parte del committente, ex art. 1666 c.c.), nel qual caso rileva il momento della liquidazione di ogni SAL;
  • per i beni costruiti in economia, i costi oggetto del credito d’imposta sono quelli sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir, anche se i lavori sono iniziati o sospesi in esercizi precedenti al predetto periodo ed ultimati dopo la scadenza dell’agevolazione.

Documenti disponibili su https://www.mise.gov.it/