Consulenza tecnica ed organizzativa p.i. Albio Marco +39 348.3527402 - Medicina del lavoro dott.sa Maria Pizzuti: +39 329.0907843 info@studioduesrl.net

 

 

 

 

Decreto legislativo del 3 settembre 2020
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Cos’è il Decreto legislativo del 3 settembre 2020

L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
L’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi aggiornamenti e modifiche), “Norme in materia ambientale”, in tema di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
La formulazione dell’obbligo di etichettatura introdotto dalla nuova norma lascia spazio a dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti obbligati, ed il perimetro dell’obbligo, oltre a generare una grande preoccupazione nelle imprese relativamente alle tempistiche per conformarsi all’obbligo.
La resa obbligatoria di tale decreto è stata prorogata alla nuova data del 01/01/2023.
L’obbligo di etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, vale a dire: “i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

L’approccio all’etichettatura ambientale

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Oggetto dell’articolo 219 comma 5 è l’etichettatura ambientale del packaging, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili

Tutti gli imballaggi devono essere etichettati “opportunamente”, quindi nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo.
Il richiamo alle norme UNI è generico, considerando inoltre la loro caratteristica di volontarietà. Pertanto, la norma sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento.

Quali imballaggi sono oggetto dell’etichettatura ambientale?

  • Imballaggi che tal quali sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito;
  • Imballaggi che sotto forma di prodotto preconfezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito.

Sarebbero esclusi gli imballaggi destinati al canale B2B (imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati,
sono ceduti al “professionista”, vale a dire “persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo).

Nella identificazione per materiale il legislatore non ha previsto la discriminante della destinazione al “consumatore”, pertanto non ci sono elementi per escludere gli imballaggi destinati anche a usi professionali dalla identificazione e classificazione in base alla decisione 129/97/CE. Tutti gli imballaggi sono quindi sottoposti all’identificazione e classificazione.
Solo relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.
Qualora la decisione 129/97/CE non preveda specifiche identificazioni di polimeri plastici nella composizione dell’imballaggio, si può volontariamente ricorrere alle norme UNI descritte sopra.

IN SINTESI
• Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
• Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
• Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
• Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

Ditte che devono adeguarsi al Decreto

Tutte le aziende che vendono prodotti utilizzando materiali di imballaggio.
In caso di vendita all’estero franco fabbrica (EXW-EX Works), l’acquirente si assume la responsabilità legale dell’etichettatura.

Conseguenze della mancata etichettatura

La violazione dell’art. 219 comma 5 ai sensi dell’articolo 261 comma 3, a chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti previsti per l’etichettatura, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila duecento euro a quarantamila euro.