
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7077” per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite Modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese, per gli investimenti in beni materiali
“4.0” effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero, con il sistema della “prenotazione”, entro il 30 giugno 2026.
La Legge di Bilancio per il 2025 ha ridefinito la procedura di accesso al credito d’imposta per investimenti “Industria 4.0”, disponibile per il 2025 entro il limite complessivo di spesa di 2.200 milioni di euro.
Il plafond opera per gli investimenti in beni strumentali nuovi, indicati nell’Allegato “A” alla Legge n.232/2016, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che
entro il 31 dicembre 2025 intervenga una valida “prenotazione” del bene, tramite l’accettazione dell’ordine da parte del venditore ed il versamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.
Il limite di spesa non riguarda, invece, gli investimenti per i quali, alla data del 31 dicembre 2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati corrisposti acconti in misura almeno pari al 20%
del costo di acquisizione: i beni validamente “prenotati” entro il 31 dicembre 2024 possono accedere all’agevolazione senza il rischio di azzeramento del credito d’imposta per l’esaurimento dei fondi.
L’introduzione del tetto massimo di spesa ha comportato la necessità di predisporre un sistema “a prenotazione”: le risorse stanziate per l’agevolazione vengono attribuite ai richiedenti in base all’ordine
cronologico delle comunicazioni, inoltrate telematicamente dalle imprese in relazione all’ammontare delle spese sostenute e al credito d’imposta maturato.
I modelli e le modalità di comunicazione sono stati regolati con l’emanazione da parte del MIMIT del Decreto direttoriale del 15 maggio 2025 e dal successivo Decreto direttoriale 16 giugno 2025.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 dell’11 giugno 2025 aggiunge un nuovo tassello alla disciplina dell’agevolazione: per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il
Modello F24, viene istituito lo specifico codice tributo “7077”, denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi
da 446 a 448, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione del Modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento degli investimenti, nel formato
“AAAA”.
La Risoluzione ricorda che il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente
con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, presentando il Modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto
del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia. L’ammontare del credito d’imposta fruito in compensazione non deve eccedere l’importo
comunicato dal MIMIT per ciascun beneficiario; in caso contrario, la delega di pagamento viene scartata.
Il credito d’imposta complessivo utilizzabile – sottolinea l’Agenzia delle Entrate – è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
Gli investimenti “4.0” validamente “prenotati” entro il 31 dicembre 2024, come già precisato, non sono soggetti al vincolo del plafond complessivo di 2.200 milioni di euro, né ai nuovi obblighi comunicativi:
pertanto, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto direttoriale del 24 aprile 2024 e i modelli di comunicazione preventiva/consuntiva dallo stesso approvati.
In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta permane la necessità di evidenziare nel Modello F24 il precedente codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di
cui all’Allegato “A” alla Legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, Legge n. 178/2020”.