
Scopo del Regolamento
Questa norma, ormai conosciuta con l’acronimo EUDR, vieterà l’immissione nel mercato comunitario e l’esportazione dall’UE di prodotti che hanno causato deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 oppure che risultano illegali in quanto non conformi alla legislazione vigente nei Paesi di produzione delle materie prime di cui sono composti.
Il regolamento riguarda sette materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno), gran parte dei prodotti da esse derivati ed in particolare, due categorie di imprese:
- Gli operatori che immettono per primi sul mercato o che esportano merci regolamentate e che devono svolgere la dovuta diligenza per accertare che tali prodotti siano legali e contraddistinti da un rischio di deforestazione o di degrado forestale nullo o trascurabile;
- I commercianti che comprano o mettono a disposizione prodotti già immessi sul mercato UE e che in base alle proprie dimensioni aziendali, possono essere obbligati (grandi aziende) o esonerati (micro, piccole e medie imprese – PMI) dall’effettuare la dovuta diligenza.
Ai sensi dell’EUDR i commercianti caratterizzati da dimensioni maggiori di quelle delle medie imprese sono a tutti gli effetti omologati agli operatori di cui condividono totalmente gli obblighi, inclusi quelli inerenti alla dovuta diligenza. Tale condizione riguarda le imprese con più di 250 occupati e fatturato o bilancio annuo totale rispettivamente superiori a 50 o 43 milioni di euro.
Entrata in vigore ed attuazione della norma
L’EUDR entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE ed in regime attuativo 18 mesi dopo: presumibilmente tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025 (per la maggior parte delle imprese che importano, producono o esportano le materie prime suelencate o i prodotti da esse derivati).
L’entrata in vigore dell’EUDR comporterà l’abrogazione dell’attuale EUTR
L’attuazione del nuovo regolamento comporterà la contestuale abrogazione del Regolamento Legno (Timber Regulation – Reg. UE 995/2010) che attualmente disciplina la legalità di legno e derivati immessi nel mercato UE e che, transitoriamente, continuerà a regolamentare per un triennio le merci prodotte prima della data d’attuazione dell’EUDR. Di fatto, il nuovo regolamento, comprenderà anche alcuni prodotti a base di legno attualmente non contemplati dalla Timber Regulation ed elencati nella seconda sezione del presente articolo: tra questi: carbone, carta stampata, sedie ed articoli per la cucina.
Per le piccole e microimprese che non rientrano nel campo d’applicazione dell’attuale Timber Regulation, il regolamento EUDR prevede un tempo di adeguamento di ulteriori 6 mesi rispetto ai 18 previsti per tutte le altre.
Dovuta diligenza e relativa dichiarazione
L’EUDR, come l’attuale Timber Regulation, si basa sulla dovuta diligenza obbligatoria e preventiva che è tenuto ad eseguire chi immette nel mercato UE, od esporta da esso, prodotti regolamentati.
La dovuta diligenza si articola nelle seguenti tre fasi:
- Raccolta delle informazioni riguardanti il prodotto (di cui approvvigionarsi, da rivendere o da esportare), la geolocalizzazione degli appezzamenti in cui è stata prodotta la materia prima che lo costituisce, le norme vigenti nell’area di produzione e la mancata insorgenza di deforestazione o degrado forestale a partire dal 1° gennaio 2021;
- Valutazione del rischio basata sulla complessità della catena d’approvvigionamento, sulle caratteristiche del Paese e della regione d’origine del prodotto, della presenza in loco di popolazioni indigene e dell’eventuale esistenza di rivendicazioni territoriali o di altre possibili controversie sociali inerenti al rispetto dei diritti umani;
- Attenuazione dell’eventuale rischio non trascurabile mediante documentazione supplementare, indagini ad hoc ed audit indipendenti di parte terza.
L’azienda dovrà notificare alla preposta autorità competente nazionale: i propri estremi identificativi, le caratteristiche delle merci che intende immettere sul mercato, rivendere o esportare, le relative quantità e le coordinate (latitudine e longitudine) che consentono la già citata geolocalizzazione. Dette informazioni faranno parte di una specifica dichiarazione di dovuta diligenza attestante anche la trascurabilità o l’assenza del rischio di non conformità del prodotto già valutato dall’operatore in base alle azioni suelencate. Tale dichiarazione dovrà essere presentata all’autorità competente tramite l’interfaccia elettronica che la Commissione europea predisporrà sulla base dell’ambiente dello sportello unico doganale.
Si ricorda che l’autorità competente per l’attuazione della Timber Regulation nel nostro Paese è attualmente rappresentata dal MASAF che si avvale dei Carabinieri Forestali per l’effettuazione degli specifici controlli. In ogni caso, a fini EUDR, il Governo italiano dovrà individuare, con uno strumento legislativo adeguato e di conseguenza comunicare alla Commissione europea, la nuova autorità competente.
Ogni azienda potrà affidare il compito di presentare la propria dichiarazione di dovuta diligenza ad un mandatario di fiducia, fermo restando che la responsabilità della conformità del prodotto e della veridicità di quanto dichiarato resta a totale carico della stessa azienda, come ovviamente le sanzioni derivanti da eventuali non conformità.
Altri obblighi delle aziende
L’operatore è tenuto a:
- definire e aggiornare un sistema di dovuta diligenza, ossia l’insieme di procedure e misure che consentono di garantire la conformità dei prodotti che immette sul mercato, rivende o esporta;
- conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e, su richiesta metterla a disposizione dell’autorità competente.
- riesaminare almeno una volta l’anno il sistema di dovuta diligenza e conservare traccia di tali aggiornamenti per almeno cinque anni;
- essere in grado di dimostrare in che modo sono state adottate le decisioni sulle procedure e misure d’attenuazione del rischio;
- comunicare, alle aziende a cui forniscono prodotti regolamentati, le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza (che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile), nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti;
- (se l’azienda eccede la dimensione delle PMI), elaborare ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza e darne la più ampia diffusione possibile, anche sul web. Tale operatore dovrà anche nominare un responsabile di livello dirigenziale della conformità EUDR, nonché attivare una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli di conformità e delle procedure interne di dovuta diligenza.
Il commerciante non equiparato ad operatore (ossia caratterizzato da una dimensione aziendale pari o inferiore a quella delle PMI) è autorizzato a mettere a disposizione sul mercato prodotti EUDR soltanto se in possesso di nome, ragione sociale e indirizzi (postale, di e-mail ed eventualmente, web) dei propri fornitori e degli estremi delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate ai prodotti commercializzati. Inoltre, è tenuto a conservare per almeno 5 anni le suddette informazioni che, a richiesta, dovrà comunicare all’autorità competente, unitamente ai dati analoghi ai quelli citati, ma relativi ai soggetti commerciali a cui egli stesso ha venduto eventuali prodotti
Controlli e sanzioni
Il regolamento prevede che le importazioni da aree ad alto rischio di deforestazione e degrado forestale saranno sottoposte a controlli più intensi e pertanto, la Commissione europea, con propria legislazione secondaria, raggrupperà tutti i Paesi del mondo in tre fasce di rischio (alto, standard, basso) in modo da orientare i controlli degli Stati membri e consentire alle aziende di condurre una dovuta diligenza semplificata in presenza di condizioni di rischio particolarmente favorevoli.
L’EUDR prevede che ogni anno, le autorità competenti controllino almeno il 9% degli operatori che importano da Paesi ad alto rischio e la stessa percentuale del quantitativo di ciascun prodotto regolamentato da essi proveniente. Per i Paesi a rischio standard, la quota di tali controlli scende al 3% e per quelli a basso rischio all’1%.
Come già accennato, le sanzioni verranno dettagliate dai singoli Stati membri, ma il regolamento prestabilisce che l’importo massimo comminabile non debba essere inferiore al 4% del fatturato che l’azienda non conforme ha realizzato nel precedente anno finanziario. Ciò non esclude l’eventuale confisca delle merci irregolari e l’addebitamento delle spese sostenute dall’autorità competente che ha effettuato il controllo. In proposito, si ricorda che l’Italia punisce la trasgressione della Timber Regulation attualmente vigente con sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un milione di euro e penali fino ad un anno di arresto.
FLEGT, CITES e certificazioni di parte terza
A differenza dell’attuale Timber Regulation, l’EUDR non considererà conformi a priori legno e derivati scortati da licenza FLEGT (al momento unicamente provenienti dall’Indonesia). Questi, pur essendo considerati legali, non saranno esonerati dall’obbligo di dovuta diligenza al fine di verificarne l’effettiva estraneità da fenomeni di deforestazione o di degrado forestale intercorsi nelle aree di produzione della materia prima. Per ragioni analoghe, anche le merci regolamentate dalla CITES non verranno esonerate dagli obblighi EUDR.
FLEGT E CITES non esonerano da obblighi EUDR
Per quanto riguarda i sistemi di verifica di parte terza (come gli schemi FSC o PEFC di certificazione forestale), l’EUDR ne riconosce l’utilità in termini di buone pratiche per la valutazione del rischio, puntualizzando che “non dovrebbero sostituire la responsabilità dell’operatore riguardo alla dovuta diligenza”.
Quadro riepilogativo delle novità
Per escludere potenziali fraintendimenti, si ritiene utile evidenziare che tutte le persone fisiche o giuridiche che immettono, mettono a disposizione sul mercato comunitario o che esportano dall’Unione materie prime e prodotti regolamentati dall’EUDR, sono obbligate ad attenersi alle prescrizioni di tale regolamento. Tra questi rientrano a pieno titolo i componenti della filiera foresta-legno italiana (imprese boschive, segherie, proprietari forestali, pioppicoltori, ecc.) che rivestono i già descritti ruoli di Operatore e Commerciante. Al pari di chi importa da Paesi extra UE, questi soggetti saranno pertanto tenuti ad effettuare la due diligence ed a presentare, all’autorità competente, la relativa dichiarazione di conformità dei prodotti che si accingono ad immettere sul mercato, anche se unicamente destinati alla vendita sul territorio nazionale. Per evitare prevedibili casi di non conformità involontaria, la pubblica Amministrazione referente in materia, insieme alle varie Corporazioni ed Associazioni di categoria, dovrebbe assicurare una capillare azione informativa, basata anche sulla esperienza maturata in ambito Timber Regulation.
Di seguito le differenze sostanziali tra il regolamento EUDR (Deforestazione zero) ed il vigente UE 995/2010 (Timber Regulation). La piena comprensione di quanto segue presuppone la conoscenza puntuale della Timber Regulation, delle procedure di dovuta diligenza da essa introdotte (che le aziende sono obbligate ad attuare sin dal marzo 2013), nonché l’attenta lettura della precedente sezione del presente documento dedicata alla descrizione generale dell’EUDR.
Prima di analizzare le novità, è bene precisare che nei tre anni successivi all’iniziale data d’attuazione dell’EUDR le merci già presenti nell’allegato al regolamento UE 995/2010 e prodotte prima della suddetta data, continueranno ad essere disciplinate dalla Timber Regulation.
Nuovi prodotti derivati dal legno interessati dall’EUDR
A tutti quelli già elencati (in base ai relativi codici doganali di riferimento) nell’allegato alla Timber Regulation, si aggiungono i seguenti:
- 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.
- 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili.
- 4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno.
- 4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina.
- 4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94.
- 4421 Altri articoli di legno.
- ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta.
- ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno
Nuove misure riguardanti la dovuta diligenza
- Redazione e presentazione della dichiarazione obbligatoria di dovuta diligenza (maggiori dettagli nella parte introduttiva di questo documento) che l’operatore dovrà compilare e presentare all’autorità competente attraverso un sistema informatico predisposto dalla Commissione europea. L’atto della presentazione potrà essere delegato ad un mandatario di propria fiducia. Gli operatori che rientrano nelle categorie delle persone fisiche o delle microimprese possono incaricare come proprio mandatario un’azienda più grande posta a valle della catena di approvvigionamento. In ogni caso, tale delega non esonera dalla responsabilità della conformità dei prodotti.
- Procedure di dovuta diligenza obbligatorie non solo in caso d’importazione di prodotti regolamentati o di immissione sul mercato di legno e derivati d’origine nazionale (proprietari boschivi, pioppicoltori, imprese boschive, segherie, ecc.), ma anche in caso di esportazione extra UE degli stessi. Pertanto, chi esporta dall’UE prodotti regolamentati è sempre un operatore.
- Aggiunta, alle informazioni di base (già stabilite dalla Timber Regulation) per la due diligence, della geolocalizzazione delle aree in cui è stato effettuato il prelievo legnoso e della data o periodo di produzione al fine di dimostrare l’estraneità dei prodotti da fenomeni di deforestazione e degrado forestale insorti dopo il 31 dicembre 2020.
- Premesso che la Commissione europea provvederà a dare indicazioni sul livello di rischio dei Paesi produttori e che per quelli meno problematici, si potrà condurre una dovuta diligenza semplificata (limitata alla prima fase d’accesso alle informazioni), la valutazione del rischio dovrà considerare, oltre ai noti criteri introdotti dalla Timber Regulation:
- la rilevanza della deforestazione e del degrado forestale nel Paese di produzione della materia prima,
- la presenza di popoli indigeni nell’area d’origine della materia prima, il livello della consultazione e cooperazione con essi raggiunte e le loro eventuali segnalazioni motivate riguardanti l’uso o la proprietà della superficie utilizzata ai fini della produzione;
- le eventuali violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale;
- il rischio di elusione del regolamento o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o connessi a fenomeni di deforestazione o degrado forestale.
Nuovi obblighi e procedure riguardanti l’operatore
Oltre ai suelencati obblighi inerenti alla due diligence, rispetto alle prassi già consolidate nell’ambito della Timber Regulation, l’operatore dovrà:
- informarne immediatamente l’autorità competente ed i commercianti a cui ha fornito il prodotto, se viene a conoscenza di nuove informazioni che indichino il rischio di mancata conformità dello stesso;
- comunicare, alle aziende a valle della catena di approvvigionamento (dei prodotti che ha immesso sul mercato o esportato), tutte le informazioni necessarie (compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile;
- se ha dimensioni superiori a quella della media impresa (vedere definizione nella parte introduttiva):
- dovrà elaborare ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza e darne ampia diffusione, anche sul web;
- dovrà nominare un responsabile della conformità EUDR a livello dirigenziale;
- dovrà attivare una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli e delle procedure interne volte al raggiungimento della suddetta conformità;
- potrà fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate soltanto dopo aver accertato che la dovuta diligenza è stata esercitata correttamente. L’operatore dovrà includere i numeri di riferimento di tali dichiarazioni in quelle che si accinge a sua volta a presentare ed eserciterà la dovuta diligenza per le componenti dei prodotti che non sono già state oggetto di precedenti valutazioni;
- in ogni caso manterrà la responsabilità per la conformità dei prodotti, anche se immessi sul mercato da terzi (ad es. quelli che hanno condotto la dovuta diligenza iniziale).
Nuovi obblighi e procedure riguardanti il commerciante
In linea di massima, i commercianti aventi dimensioni aziendali superiori a quelle delle medie imprese (definiti “Commercianti non PMI”) vengono equiparati agli operatori di pari dimensioni e ne condivideranno gli obblighi suelencati. Invece, i commercianti aventi dimensioni aziendali inferiori a quelle delle medie imprese (definiti “Commercianti PMI”) si limiteranno a:
- raccogliere e conservare le informazioni relative ai prodotti che intendono mettere a disposizione sul mercato (ad es. rivendere). Queste comprendono il nome, la denominazione commerciale registrata, l’indirizzo postale, di posta elettronica e web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito i prodotti (e/o a cui loro stessi li hanno forniti), nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti. Le suddette informazioni andranno conservate per almeno cinque anni dalla data di messa a disposizione sul mercato e fornite, su richiesta, all’autorità competente;
- informarne immediatamente l’autorità competente, nonché i commercianti a cui hanno fornito il prodotto, se vengono a conoscenza di nuove informazioni riguardanti il rischio di mancata conformità del prodotto stesso.
Fonte CONLEGNO Italia


